IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli  1-sexies  ed  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, che rispettivamente  prevedono  il  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed  il  Fondo  nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, di  attuazione
della  direttiva   2003/9/CE   che   reca   norme   minime   relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della  direttiva   2004/83/CE,   recante   norme   minime
sull'attribuzione  a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE, recante norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni, nonche'
in particolare l'articolo 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n.  303,  recante  regolamento  relativo  alle   procedure   per   il
riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2014; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 15 maggio 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 3 luglio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   della
giustizia, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni  Unite  per  i
rifugiati; 
    b) decreto: decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
    c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo,  previsti
dall'articolo 20 del decreto; 
    d) CIE:  i  centri  di  identificazione  ed  espulsione  previsti
dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    e) cittadino straniero: cittadino di un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea o apolide; 
    f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale  per  il
riconoscimento    della    protezione    internazionale,     prevista
dall'articolo 4 del decreto; 
    g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto
di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto; 
    h) domanda o richiesta:  la  richiesta  diretta  ad  ottenere  la
protezione internazionale; 
    i) EASO: European  Asylum  Support  Office/  Ufficio  europeo  di
sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010; 
    l) minore  non  accompagnato:  il  cittadino  straniero  di  eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi  causa,  nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; 
    m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo  status
di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251; 
    n) richiedente: il  cittadino  straniero  che  ha  presentato  la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata  ancora
adottata una decisione definitiva; 
    o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di
un cittadino straniero quale rifugiato, a  seguito  dell'accoglimento
della domanda di protezione internazionale; 
    p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento  da  parte
dello Stato di un cittadino  straniero  quale  persona  ammessa  alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda  di
protezione internazionale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 1-sexies
          e 1 septies del decreto legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di
          ingresso e soggiorno dei  cittadini  extracomunitari  e  di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato), pubblicato nella
          Gazzetta. Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49: 
              «Art. 1-sexies (Sistema di protezione  per  richiedenti
          asilo e rifugiati). -  1.  Gli  enti  locali  che  prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari  di
          altre forme di  protezione  umanitaria  possono  accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di mezzi di sussistenza nel caso in cui  non  ricorrano  le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo  di  cui
          all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi  di
          accoglienza di cui al comma  1,  in  misura  non  superiore
          all'80 per cento del  costo  complessivo  di  ogni  singola
          iniziativa territoriale. 
              3. In fase di prima attuazione, il decreto  di  cui  al
          comma 2: 
              a) stabilisce le linee guida e  il  formulario  per  la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica  della  corretta  gestione  dello  stesso   e   le
          modalita' per la sua eventuale revoca; 
              b) assicura, nei limiti delle risorse  finanziarie  del
          Fondo di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita'  degli
          interventi e dei servizi gia' in atto,  come  previsti  dal
          Fondo europeo per i rifugiati; 
              c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie  del
          Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e  la  misura
          dell'erogazione  di  un  contributo  economico   di   prima
          assistenza in favore del richiedente asilo che non  rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e  dello
          straniero con permesso umanitario di cui  all'art.  18  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
              a)  monitorare   la   presenza   sul   territorio   dei
          richiedenti asilo, dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con
          permesso umanitario; 
              b) creare una banca dati degli interventi realizzati  a
          livello locale  in  favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
              c) favorire  la  diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
              d) fornire assistenza tecnica agli enti  locali,  anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
              e) promuovere e  attuare,  d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies.». 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli  interventi  di  cui  all'art.  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
              a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base
          4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 -
          dello stato di previsione del  Ministero  dell'interno  per
          l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'art.
          1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; 
              b) le assegnazioni annuali  del  Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
              c) i contributi e le donazioni  eventualmente  disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140
          (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce  norme
          minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
          Stati  membri),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          luglio 2005, n. 168. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  38  del
          decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione
          della direttiva 2005/85/CE  recante  norme  minime  per  le
          procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai   fini   del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  febbraio  2008,  n.
          40: 
              «Art. 38 (Regolamenti di attuazione). - 1.  Con  uno  o
          piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente decreto. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore dei  regolamenti
          di cui al comma 1, continuano  a  trovare  applicazione  in
          quanto compatibili le disposizioni di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i
          riferimenti   ivi   contenuti   alla   domanda    per    il
          riconoscimento dello  status  di  rifugiato,  si  intendono
          sostituiti con domanda di  protezione  internazionale  come
          definita dal presente decreto.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          settembre 2004, n. 303 (regolamento relativo alle procedure
          per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  2004,  n.
          299. 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
          puo' essere trattenuto al solo fine  di  esaminare  la  sua
          domanda. 
              2.  Il  richiedente  e'  ospitato  in  un   centro   di
          accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: 
              a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
          nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso
          dei documenti di viaggio o  di  identita',  ovvero  al  suo
          arrivo  nel  territorio  dello   Stato   abbia   presentato
          documenti risultati falsi o contraffatti; 
              b) quando ha presentato la domanda  dopo  essere  stato
          fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
          frontiera o subito dopo; 
              c) quando ha presentato la domanda  dopo  essere  stato
          fermato in condizioni di soggiorno irregolare; 
              d). 
              3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
          richiedente  e'  ospitato   nel   centro   per   il   tempo
          strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
          ogni caso, per un periodo non  superiore  a  venti  giorni.
          Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro  per
          il tempo strettamente necessario  all'esame  della  domanda
          innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso,  per
          un  periodo  non  superiore  a  trentacinque  giorni.  Allo
          scadere  del  periodo  di  accoglienza  al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo  valido  tre
          mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
              4. La residenza nel centro  non  incide  sull'esercizio
          delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne'  sulla  sfera
          della sua vita  privata,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
          regole di convivenza previste nel  regolamento  di  cui  al
          comma 5, che garantiscono comunque la  facolta'  di  uscire
          dal centro nelle ore diurne. Il richiedente  puo'  chiedere
          al prefetto un permesso temporaneo  di  allontanamento  dal
          centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
          di uscita, per rilevanti  motivi  personali  o  per  motivi
          attinenti  all'esame  della   domanda,   fatta   salva   la
          compatibilita' con i  tempi  della  procedura  per  l'esame
          della domanda. Il provvedimento di diniego sulla  richiesta
          di  autorizzazione   all'allontanamento   e'   motivato   e
          comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4. 
              5. Con il regolamento di cui all'art. 38 sono  fissate,
          le caratteristiche e le modalita'  di  gestione,  anche  in
          collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza
          richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente  una
          ospitalita' che garantisca  la  dignita'  della  persona  e
          l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento  tiene  conto
          degli atti adottati dall'ACNUR, dal  Consiglio  d'Europa  e
          dall'Unione europea. L'accesso alle strutture  e'  comunque
          consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli  avvocati  ed
          agli  organismi  ed  enti  di  tutela  dei  rifugiati   con
          esperienza  consolidata  nel   settore,   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno.». 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191: 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.
          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare
          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o
          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del  presente  testo
          unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155, il  questore,  in  luogo  del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
              a)  consegna   del   passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
              b)  obbligo  di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
              c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed   orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
          del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
          di presentare personalmente o a mezzo di difensore  memorie
          o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
          comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice  di  pace
          competente per territorio. Il giudice, se  ne  ricorrono  i
          presupposti,  dispone  con  decreto  la   convalida   nelle
          successive 48 ore. Le misure, su istanza  dell'interessato,
          sentito il questore, possono essere modificate  o  revocate
          dal giudice di pace. Il contravventore anche  solo  ad  una
          delle predette misure e' punito con la  multa  da  3.000  a
          18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
          straniero non e' richiesto il rilascio del  nulla  osta  di
          cui  all'art.  13,  comma  3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato.  Qualora
          non  sia   possibile   l'accompagnamento   immediato   alla
          frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
          questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art. 2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette copia degli atti  al  pretore,  senza  ritardo  e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore   dall'adozione   del
          provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti previsti dall'art. 13 e  dal  presente  articolo,
          escluso  il  requisito  della  vicinanza  del   centro   di
          identificazione e di  espulsione  di  cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di identificazione e  di  espulsione
          non puo' essere superiore a novanta  giorni.  Lo  straniero
          che  sia  gia'  stato  trattenuto   presso   le   strutture
          carcerarie per un periodo pari a quello di  novanta  giorni
          indicato al  periodo  precedente,  puo'  essere  trattenuto
          presso il centro per un periodo massimo di  trenta  giorni.
          Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo  detenuto,
          la direzione  della  struttura  penitenziaria  richiede  al
          questore del luogo le informazioni sull'identita'  e  sulla
          nazionalita' dello stesso. Nei medesimi  casi  il  questore
          avvia  la  procedura  di  identificazione  interessando  le
          competenti   autorita'   diplomatiche.   Ai    soli    fini
          dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
          del questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il
          piu' vicino posto di  polizia  per  il  tempo  strettamente
          necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro   della   giustizia
          adottano i necessari strumenti di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o  se
          lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio  volontario
          ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia  sottratto.
          Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se  l'espulsione
          e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
          singolo caso e tenuto conto dell'art.  13,  commi  4  e  5,
          salvo che lo straniero si trovi in stato di  detenzione  in
          carcere, si procede all'adozione di un nuovo  provvedimento
          di espulsione per violazione all'ordine  di  allontanamento
          adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
          articolo.   Qualora    non    sia    possibile    procedere
          all'accompagnamento  alla  frontiera,   si   applicano   le
          disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  5-bis  del  presente
          articolo, nonche', ricorrendone i  presupposti,  quelle  di
          cui all'art. 13, comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    all'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
          13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
          penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli  4  e  5
          del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'art. 1-quater  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione
          di: "Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della
          protezione  internazionale",   di   seguito:   "Commissioni
          territoriali". Le Commissioni territoriali  sono  insediate
          presso le prefetture che forniscono il necessario  supporto
          organizzativo  e  logistico,  con  il   coordinamento   del
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o  piu'  sezioni  composte  dai  membri
          supplenti delle Commissioni medesime.  Le  sezioni  possono
          essere istituite fino a un numero  massimo  complessivo  di
          trenta per l'intero territorio nazionale e operano in  base
          alle   disposizioni   che   regolano   l'attivita'    delle
          Commissioni  territoriali.  Il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo puo' prevedere che la funzione di presidente  delle
          sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da   un
          rappresentante  designato  dall'ACNUR.  In  situazioni   di
          urgenza, il Ministro dell'interno nomina il  rappresentante
          dell'ente locale, su indicazione  del  sindaco  del  comune
          presso cui ha sede la commissione territoriale,  e  ne  da'
          tempestiva comunicazione alla  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati  uno
          o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale
          ed e'  rinnovabile.  Le  Commissioni  territoriali  possono
          essere  integrate,  su  richiesta  del   presidente   della
          Commissione nazionale  per  il  diritto  di  asilo,  da  un
          funzionario  del  Ministero  degli  affari  esteri  con  la
          qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
          sia necessario, in  relazione  a  particolari  afflussi  di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri.  Ove  necessario,  le  Commissioni  possono  essere
          composte anche da personale in posizione di collocamento  a
          riposo  da   non   oltre   due   anni   appartenente   alle
          amministrazioni   o   agli   enti    rappresentati    nella
          Commissione. Al presidente ed  ai  componenti  effettivi  o
          supplenti,  per  ogni  partecipazione  alle  sedute   della
          Commissione,  e'  corrisposto  un  gettone   di   presenza.
          L'ammontare del gettone  di  presenza  e'  determinato  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  la  competenza  delle
          Commissioni territoriali e' determinata  sulla  base  della
          circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
          ai sensi dell'art. 26, comma 1.  Nel  caso  di  richiedenti
          accolti o trattenuti ai sensi degli articoli  20  e  21  la
          competenza  e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
          territoriale in cui e' collocato il centro. Nel caso in cui
          nel  corso  della  procedura   si   rende   necessario   il
          trasferimento del  richiedente  ad  un  centro  diverso  da
          quello in  cui  e'  accolto  o  trattenuto,  la  competenza
          all'esame della domanda e' assunta dalla commissione  nella
          cui circoscrizione territoriale e' collocato il  centro  di
          nuova  destinazione.  Se   prima   del   trasferimento   il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.». 
              «Art.  5  (Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
          asilo). - 1. La Commissione nazionale  per  il  diritto  di
          asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
          status di  protezione  internazionale  riconosciuti,  nelle
          ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre  2007,
          n. 251, oltre che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle   Commissioni   territoriali,   di    formazione    e
          aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
          costituzione e aggiornamento di una banca dati  informatica
          contenente le  informazioni  utili  al  monitoraggio  delle
          richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento  di  un
          centro     di     documentazione      sulla      situazione
          socio-politico-economica   dei   Paesi   di   origine   dei
          richiedenti, di  monitoraggio  dei  flussi  di  richiedenti
          asilo, anche al fine di  proporre  l'istituzione  di  nuove
          Commissioni territoriali  e  di  fornire,  ove  necessario,
          informazioni al Presidente del Consiglio dei  ministri  per
          l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto
          legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene
          rapporti di collaborazione con il  Ministero  degli  affari
          esteri  ed  i  collegamenti  di  carattere   internazionale
          relativi all'attivita' svolta. 
              2. La Commissione nazionale e' nominata,  nel  rispetto
          del principio di equilibrio  di  genere,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          congiunta dei ministri dell'interno e degli affari  esteri.
          La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'  composta
          da un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, da un  funzionario  della  carriera
          diplomatica, da un funzionario della  carriera  prefettizia
          in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
          l'immigrazione e da un  dirigente  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno.  Ciascuna
          amministrazione designa un supplente. L'incarico ha  durata
          triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e'  validamente
          costituita con la presenza della maggioranza dei componenti
          e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
          Alle  riunioni  partecipa  senza   diritto   di   voto   un
          rappresentante  del  delegato  in  Italia  dell'ACNUR.   La
          Commissione nazionale si avvale del supporto  organizzativo
          e logistico del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta dei  ministri  dell'interno  e  degli
          affari esteri, possono essere istituite una o piu'  sezioni
          della  Commissione  nazionale.  I  componenti  di  ciascuna
          sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto
          al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale  sono
          validamente  costituite  e  deliberano  con   le   medesime
          modalita' previste per la Commissione nazionale.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  439/2010  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio   2010,   reca:
          «Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo». 
              - Per la rubrica del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, si veda nelle note alle premesse.